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Pratiche Autotrasporto
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali
Soggetti Obbligati all'iscrizione
Le imprese che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all`Albo vengono così individuate dall`articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.): imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi imprese che effettuano attività di bonifica dei siti
imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto
imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi
imprese che effettuano attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti Differenti procedure di iscrizione sono previste per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi (articolo 212, comma 8).
Il d. lgs 4/2008 ha introdotto nell`articolo 183, comma 1, lettera cc) del d. lgs 152/2006 la definizione di "centri di raccolta".
Il D.M. Ambiente 8 aprile 2008 (come modificato dal D.M. Ambiente 13 maggio 2009) ha disciplinato in via generale tali centri di raccolta definendone le caratteristiche, la struttura e le modalità gestionali.
E` con la delibera n. 2 del 20 luglio 2009 del Comitato dell`Albo, invece, che sono stati precisati i criteri e i requisiti per lo svolgimento dell`attività di gestione di tali centri.
L`esercizio di tali attività di gestione diventa una della fasi dell`attività di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ed è necessario iscriversi all`Albo nella categoria 1.
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